Regolamento concessione patrocinio SIDIMA

Art. 1

Funzione del patrocinio

Uno degli scopi istituzionali della S.I.Di.Ma. è favorire la crescita culturale nel campo delle tematiche legate alla disabilità, favorendo la diffusione delle conoscenze ed interagendo con tutti gli operatori che, in vario modo, si occupano di questi argomenti in nome di un principio di inclusione.

Il patrocinio rappresenta un riconoscimento simbolico e una forma di apprezzamento della S.I.Di.Ma. nei confronti di iniziative ritenute meritevoli e di cui si condividono i principi fondatori.

Il patrocinio può essere concesso per iniziative di carattere sociale, culturale, scientifico ritenute di particolare significato o di rilievo istituzionale per la S.I.Di.Ma. e non aventi scopo di lucro, nonché quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà; fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrano nei fini della S.I.Di.Ma., promuovendone l’immagine ed il prestigio.

Possono richiedere il patrocinio persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, con o senza personalità giuridica.

Art. 2

Procedimento per la richiesta di patrocinio

Il patrocinio richiesto da soci o da terzi potrà essere concesso solo dalla sede nazionale inoltrando apposita richiesta scritta (fax, lettera o e-mail) al Presidente della S.I.Di.Ma.

La richiesta dovrà pervenire con un congruo anticipo rispetto alla data prefissata per lo svolgimento dell’evento e dovrà essere corredata dalla presentazione di un programma dettagliato con indicazioni dei temi e dei relatori che interverranno.

Il Presidente e il Segretario possono chiedere al soggetto richiedente di integrare la domanda con le comunicazioni e i documenti ritenuti necessari per una migliore conoscenza dell’evento.

Art. 3

Concessione del patrocinio

La concessione del patrocinio sarà subordinata alla verifica di:

  • argomento attinente alle finalità della S.I.Di.Ma.;
  • compatibilità dei contenuti con le linee politiche della S.I.Di.Ma.;
  • autorevolezza dei relatori;
  • coinvolgimento del Direttivo e/o Soci della S.I.Di.Ma.;
  • non coincidenza temporale con manifestazioni S.I.Di.Ma. di carattere nazionale;
  • accessibilità del luogo in cui si svolge l’evento garantita a persone con disabilità (parcheggio riservato nelle immediate vicinanze, semplice raggiungibilità della sala, presenza di servizi igienici accessibili…);
  • accessibilità dei contenuti didattici con anche supporti per persone non vedenti e traduzione LIS per  persone sorde;
  • segnalazione sul materiale divulgativo e sugli eventuali atti del patrocinio accordato, riportando il nome della S.I.Di.Ma. e il relativo logo.

Nel caso in cui tutte le condizioni di cui sopra siano rispettate, il patrocinio sarà concesso d’ufficio dal Presidente della S.I.Di.Ma.; negli altri casi invece sarà necessaria una decisione presa a maggioranza dal Consiglio Direttivo.

Verrà inviata risposta scritta a firma del Presidente per accettare o rigettare la richiesta del patrocinio avanzata.

Art. 4

Obblighi dei patrocinati

Il richiedente dovrà dichiarare che la stampa del patrocinio sarà attuata e diffusa solo dopo il ricevimento dell’assenso scritto, e che verrà inserito il logo della S.I.Di.Ma.

Il richiedente si impegna a fornire copia di tutto il materiale promozionale/divulgativo e copia degli eventuali atti/documenti conclusivi dell’evento; inoltre concede alla S.I.Di.Ma. la possibilità di utilizzare parte del materiale registrato durante gli eventi, per l’elaborazione concordata di aggiornamenti e linee guida.

Chi riceve il patrocinio della S.I.Di.Ma. si impegna a prevedere una quota di iscrizione non maggiorata rispetto alla cifra base o possibilmente ridotta per i soci della S.I.Di.Ma.

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